Art. 5

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro per l'anno 2007 e in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come rideterminato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. In sede di legge finanziaria per l'anno 2007 si provvede al reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per una somma di importo pari a quella prevista dal comma 1 per ciascuno degli anni 2007 e seguenti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente

 

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legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.