1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro per l'anno 2007 e in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come rideterminato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. In sede di legge finanziaria per l'anno 2007 si provvede al reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per una somma di importo pari a quella prevista dal comma 1 per ciascuno degli anni 2007 e seguenti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente